Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE LA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA “ROMANI” DI BORGO VALSUGANA, FONDATA NEL 1884 DAL REVERENDO ARCIPRETE DON VENANZIO FACCHINI CON L’AIUTO DEL COMUNE E DI ALTRI BENEFATTORI
ART. 1
È costituita l’Associazione “ENTE SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA – ROMANI – DI BORGO VALSUGANA” con sede in Borgo Valsugana, Piazza Romani n. 8.
ART. 2
Scopo dell’Associazione è la gestione della Scuola e di servizi per l’infanzia – quali, ad esempio, asilo nido, colonie, ludoteca – con fini di pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, secondo i principi della concezione cristiana della vita, nel rispetto del primario dovere – diritto dei genitori di educare ed istruire i figli.
L’Associazione non persegue scopi di lucro.
ART. 3
L’Associazione aderisce alla Federazione Provinciale delle Scuole Materne di Trento di cui accetta lo statuto e il regolamento organico in conformità ai quali si applicano le disposizioni del presente Statuto. La gestione della Scuola deve avvenire comunque nell’osservanza delle disposizioni della Legge Provinciale 21.03.1977 n. 13 e del Regolamento concernente il Contratto tipo di cui al D.P.G.P. 04.06.1984 n. 11-6/Legisl. ed eventuali successive modificazioni.
ART. 4
La Scuola accoglie tutti i bambini di ambo i sessi dai tre anni fino all’inizio dell’obbligo scolastico, con precedenza di quelli domiciliati nel Comune di Borgo Valsugana, per i quali venga richiesta l’iscrizione, secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 5
I mezzi per conseguire lo scopo dell’istituzione sono:
a) contributi che saranno versati dalle famiglie dei bambini accolti nella Scuola;
b) offerte, lasciti e donazioni di benefattori;
c) rendite patrimoniali;
d) finanziamenti pubblici.
ART. 6
I Soci si distinguono in soci di diritto, Soci benefattori e Soci ordinari.
Sono Soci di diritto dell’Associazione il Parroco “pro tempore” di Borgo Valsugana ed un rappresentante del Comune di Borgo Valsugana nominato dal Sindaco. Sono pure Soci di diritto tutti i membri del Consiglio Direttivo per la durata della loro carica.
Sono Soci benefattori le persone fisiche, gli enti o le istituzioni che abbiano reso alla scuola servigi o prestazioni o donazioni di grande rilievo e riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.
Diventano Soci ordinari i genitori o i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla Scuola che facciano annualmente domanda scritta al Consiglio Direttivo, accettando il presente Statuto e versando la quota sociale annua. Spetta al Consiglio Direttivo ratificare, nella prima riunione utile, le domande di ammissione a Socio e solo dopo la ratifica si acquisisce la qualifica di Socio.
L’eventuale diniego, comunicato per iscritto e motivato, può essere appellato in Assemblea.
ART. 7
Ogni Socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e il dovere di contribuire al buon andamento dell’Associazione uniformandosi alle deliberazioni degli Organi sociali.
Ciascun Socio, dichiarandosi preventivamente disponibile, deve accettare le cariche che all’interno dell’Associazione gli vengono conferite.
La qualità di Socio cessa:
1. per decesso;
2. per recesso del Socio, comunicato per iscritto con Raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima del termine dell’anno sociale;
3. per decisione del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli obblighi associativi, per comportamento lesivo degli interessi o dell’immagine dell’Associazione o per altri gravi motivi; la decisione viene comunicata per iscritto e motivata all’interessato e può essere appellata in Assemblea.
ART. 8
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) L’Ufficio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 9
L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno mediante avviso scritto ai Soci, con indicazione dell’ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima, ed in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei Soci.
Il bilancio preventivo e consuntivo ed eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo vengono messi in visione ai Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione che, all’inizio di seduta, proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, tenuto conto delle eventuali deleghe.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita, trascorsa almeno mezz’ora dalla prima, con qualsiasi numero di presenti.
E’ ammessa la partecipazione per delega da Socio ad altro Socio : ogni Socio non può avere più di una delega.
ART. 10
All’Assemblea spettano le seguenti attribuzioni :
a) approvare il Bilancio preventivo e, entro quattro mesi, il Bilancio consuntivo dell’esercizio sociale della Scuola, coincidente con l’anno scolastico che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo;
b) eleggere i sei membri elettivi del Consiglio Direttivo ed i tre Revisori dei conti;
c) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere sulle linee programmatiche dell’Associazione;
d) apportare modifiche allo Statuto sociale;
e) definire le controversie tra Soci e Consiglio Direttivo, tra Soci esclusi e Consiglio Direttivo e tra richiedenti l’Associazione e la stessa, a norma degli art. 6 e 7 dello Statuto;
f) decidere sullo scioglimento dell’Associazione.
Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente Statuto.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo è composto di undici persone e precisamente :
a) il Parroco “pro tempore” di Borgo Valsugana;
b) una persona rappresentante i benefattori che deve essere eletta dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, fra i Soci Benefattori dell’Associazione;
c) una persona rappresentante del Comune di Borgo Valsugana designata dal Sindaco in riferimento all’art. 6;
d) due persone designate dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di Borgo Valsugana tenendo conto di particolari competenze sul piano pedagogico ed amministrativo;
e) sei Soci genitori degli alunni iscritti alla Scuola Equiparata dell’Infanzia di Borgo Valsugana eletti dall’Assemblea generale dei Soci. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.
Inoltre il Consiglio Direttivo può integrarsi con propria decisione, in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario di volta in volta, con la partecipazione di una insegnante della Scuola senza diritto di voto per i problemi attinenti al funzionamento didattico della Scuola. Tale insegnante è indicata dal corpo docente della Scuola quando si debba trattare di problemi sindacali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, nei casi strettamente necessari, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli Organi del servizio scolastico.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART . 12
Al Consiglio Direttivo spetta :
a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario economo;
b) accettare i Soci, fissare l’ammontare delle quote sociali e il termine per il loro versamento;
c) decidere sull’esclusione a Socio come previsto nel precedente art. 7;
d) dirimere eventuali controversie tra Soci riguardanti la vita dell’Associazione;
e) attuare i deliberati dell’Assemblea;
f) curare l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del servizio scolastico e provvedere alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamenti, garantendo l’idoneità igienica e didattica dei locali;
g) compilare il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;
h) stabilire l’organico del personale dipendente ed assumere il personale insegnante ed ausiliario secondo le norme di legge, assicurando il trattamento economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
i) vigilare sul rispetto, nell’azione educativa della Scuola e dei servizi da essa promossi, dei principi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
j) definire eventualmente i regolamenti dell’Associazione concernenti la disciplina dell’organizzazione scolastica – sentito in proposito il parere del Comitato di gestione per quanto di sua competenza – nonché quelli concernenti i compiti derivanti dallo Statuto spettanti ai Soci;
k) stipulare contratti, accettare lasciti e donazioni;
l) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
m) organizzare il servizio di mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale delle Scuole Materne;
n) fissare l’ammontare dei contributi familiari per la quota mensa degli alunni frequentanti e del personale dipendente recependo le disposizioni e gli adeguamenti della vigente legislazione ; decidere l’ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;
o) provvedere agli adeguamenti gestionali e funzionali secondo le indicazioni previste dalla vigente legislazione e dal patto federale;
p) provvedere alla formazione delle sezioni a norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle competenze del Comitato di gestione;
q) curare il regolare funzionamento pedagogico – didattico e amministrativo della Scuola fatte salve le competenze del Comitato di gestione;
r) esaminare le proposte che pervengono dal Comitato di gestione in materia di sua competenza;
s) vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di gestione invitandolo ad eliminare eventuali cause di irregolarità e, in caso di prolungata e reiterata inerzia, sostituendolo nelle funzioni ad esso assegnate dalla legislazione provinciale e segnalando tempestivamente il fatto alle competenti autorità provinciali.
Il Consiglio Direttivo è responsabile davanti all’Assemblea dei Soci e alle autorità competenti.
ART. 13
Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono a scadenza trimestrale e ogni qualvolta l’Ufficio di Presidenza o il Presidente ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente su istanza di almeno sei consiglieri. La seduta è valida quando sono presenti almeno sei consiglieri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti ; a parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede l’adunanza.
ART. 14
La carica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decadenza o dimissioni.
La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei componenti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio stesso. In tal caso per la sostituzione si procederà nel modo seguente:
a) i membri elettivi dichiarati decaduti saranno sostituiti, nel numero necessario, dai primi candidati risultati non eletti dall’Assemblea dei Soci ; nel caso non ci fossero altri votati oltre agli eletti, l’Assemblea dei Soci procederà a nuova elezione per la sostituzione dei membri decaduti;
b) il rappresentante dei benefattori dichiarato decaduto sarà sostituito direttamente dal Consiglio Direttivo con le modalità previste alla lettera b) dell’art. 11 del presente Statuto;
c) il rappresentante del Comune di Borgo Valsugana dichiarato decaduto sarà sostituito da altra persona designata dal Sindaco del Comune medesimo;
d) i rappresentanti del Consiglio pastorale parrocchiale dichiarati decaduti saranno sostituiti, nel numero necessario, da altre persone designate dal Consiglio pastorale medesimo.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile successiva alla avvenuta sostituzione prende, atto della propria ricostituita integrità con apposito atto deliberativo.
Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo vanno presentate a detto Organo il quale decide se accettarle o respingerle entro trenta giorni dalla data di presentazione ; spirato detto termine senza che sia intervenuta alcuna decisione le dimissioni si intendono accettate.
In caso di accettazione, per la sostituzione dei membri dimissionari, si procede secondo le modalità previste per la sostituzione dei membri decaduti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo spetta al Presidente convocare, entro 15 giorni, l’Assemblea dei Soci, cui compete il diritto di accettarle o respingerle ed il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Nell’impossibilità di indire la nuova Assemblea la Federazione Provinciale delle Scuole Materne nominerà un Commissario, con il compito di convocare regolare Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile.
ART. 15
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne ha la firma sociale.
Spetta al Presidente :
a) presiedere l’Assemblea dei Soci;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza provvedendo ad attuarne le deliberazioni limitatamente alla propria competenza;
c) vigilare e dirigere l’attività dell’Associazione, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli Organi;
d) riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico periodicamente al Consiglio Direttivo e, su mandato del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei Soci;
e) tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
f) adottare provvedimenti urgentissimi sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo;
g) firmare la corrispondenza e gli atti d’ufficio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 16
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario economo.
ART. 17
L’Ufficio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e decide sull’applicazione pratica di Leggi e Regolamenti vigenti.
In caso di necessità e d’urgenza può assumere deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso, nella successiva prima sua riunione utile, per la necessaria ratifica.
ART. 18
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione sociale dell’Associazione, accerta l’esattezza delle scritture contabili e del Bilancio e vigila sull’osservanza delle Leggi.
I Revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, previo invito loro regolarmente recapitato ; i loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti in apposito libro che deve essere presentato al Consiglio Direttivo.
ART. 19
L’Associazione si avvale dell’opera di un Segretario – economo eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
ART. 20
Il Segretario – economo cura l’attività amministrativa e contabile dell’Associazione e ne risponde personalmente al Presidente e al Consiglio Direttivo.
In particolare attende alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza, al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta dei libri contabili, ai versamenti e prelievi su apposito conto corrente bancario, alla redazione degli atti previsti dalla Legge Provinciale n. 13 del 21.03.1977 e dalle norme comunque vigenti in materia, alla tenuta dei fascicoli personali del personale dipendente della Scuola, alla predisposizione dei mandati di pagamento del personale prestatore d’opera, agli adempimenti necessari per l’acquisto e la manutenzione degli arredi, delle attrezzature scolastiche, dei sussidi e del materiale didattico, alla custodia degli atti, dei registri e dell’archivio sociale e ad ogni altro adempimento necessario per la corretta conduzione amministrativa dell’Associazione e della Scuola.
ART. 21 VARIAZIONE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Eventuali variazioni del presente Statuto, sentita la Federazione Provinciale delle Scuole Materne, sono da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci convocata con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’Assemblea potrà validamente deliberare sulle proposte di variazioni dello Statuto con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto. A norma dell’articolo 9 dello Statuto sono considerati presenti anche tutti i Soci che hanno conferito regolare delega.
Le variazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 22
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea generale dei Soci con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con esclusione tassati-va di ogni partecipazione per delega all’Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione e conseguente chiusura di questa Scuola, i beni patrimoniali della stessa passe-ranno alla Parrocchia di Natività di Maria di Borgo Valsugana (TN) per essere destinati a fini di pubblica utilità.
Gli arredi e le attrezzature acquistate con il finanziamento provinciale saranno ceduti a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comuni o ad altre scuole dell’infanzia equiparate.
Letto, discusso ed approvato nell’Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2012.